CORONAVIRUS: NUOVA ORDINANZA DEL SINDACO FINO AL 13 APRILE

Tutte le norme: orari di apertura estesi fino alle 19

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Nuova ordinanza del sindaco Melucci per le misure sull’emergenza coronavirus. Queste le misure adottate fino al 13 aprile: a seguito dell’entrata in vigore dell’ora legale l’orario di apertura delle attività viene posticipato alle 19.

La chiusura, per l’intera giornata, di tutti i punti vendita in modalità self Service di
alimenti e bevande aperti al pubblico (ad es. i c.d. distributori h24), esclusi i distributori delle
cosiddette “Casetta dell’acqua” in quanto bene primario;

La chiusura h24 delle attività di autolavaggio e dei “Car Wash”, con esclusione di quelle
attività che erogano il servizio per i mezzi in dotazione delle Forze di Polizia e/o di altre
Società che svolgono servizi di pubblica utilità, limitatamente al periodo strettamente
necessario per le operazioni di lavaggio e disinfestazione dei mezzi, la cui autorizzazione dovrà
essere richiesta e rilasciata in via telematica alla Direzione Polizia Locale (PEC:
pm.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it ; e.mail: sd.polizia.municipale@comune.taranto.it);

La chiusura dei distributori automatici di tabacchi dalle ore 19,00 alle ore 7,30 del giorno
dopo, nonché la chiusura nei giorni festivi dalle ore 13,30 alle ore 7,30 del giorno dopo;

L’apertura, dalle ore 07,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali, delle attività commerciali al
dettaglio e delle attività inerenti i servizi alla persona previsti dagli Allegati 1) e 2) del
D.P.C.M. dell’11 marzo 2020. E’ consentita l’apertura al pubblico nelle giornate domenicali e
festive, dalle ore 07,30 alle ore 13,30 delle edicole e rivendite di giornali e quotidiani. Restano
consentite le operazioni di carico e scarico merci anche nelle fasce orarie in cui l’attività è
chiusa al pubblico;

L’apertura nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 19,00 delle farmacie e parafarmacie,
con eccezione per le farmacie di turno con apertura notturna, domenicale e festiva;

L’obbligo della sospensione immediata di vendita degli esercizi nei cui locali, nei periodi
ordinari, si svolgono attività di produzione e vendita di prodotti di altre tipologie di prodotti
della panificazione e di vendita di generi alimentari riconducibili ai servizi di ristorazione (a
titolo esemplificativo e non esaustivo prodotti di pasticceria fresca, piatti pronti e prodotti di
gastronomia). Resta consentita, cosi come consentito dal DPCM 11 marzo 2020, la sola
ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie così come
normativamente previste;

L’obbligo in tutte le postazioni ove sono ubicati distributori automatici e bancomat, di
procedere alla costante sanificazione ed alla fornitura di guanti monouso al fine di evitare il
contatto diretto con le apparecchiature;

Ai titolari e/o gestori di esercizi preposti alla produzione ed alla vendita di prodotti di panificazione nonché alla vendita di generi alimentari e delle attività che erogano servizi di
pubblica utilità sul territorio comunale (banche, uffici postali, servizi assicurativi e finanziari,
etc..), con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il
rischio di contagio con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti
di persone e tali da garantire la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata di almeno un metro tra i frequentatori (da disporsi in fila indiana) mediante la
predisposizione di corridoi con elementi fisici (transenne, o altri elementi ritenuti idonei)
nonché distanziatori opportunamente presegnalati al fine di contingentare l’accesso così come
previsto daffari. 1 comma 2 lett. u) e gg) del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020; di fare divieto di
erogazione dei suddetti servizi in locali o luoghi privi della presenza di responsabili o preposti;
Il divieto di vendita di bibite e/o bevande refrigerate nonché di consumo sul posto e/o
nelle immediate vicinanze dell’esercizio di vendita di alimenti e/o bevande, fatta eccezione per
quelle deteriorabili (es. latte o suoi derivati);
Inoltre,
ORDINA
Sino alla data del 13 aprile p.v.:

La chiusura dei Cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’espletamento dei servizi di
ricevimento salme e tumulazione; nonché la sospensione, sempre sino alla predetta data, di
qualsiasi attività di iniziativa privata all’interno dei cimiteri;

11 divieto di accesso a pinete, giardini, parchi, spiagge, arenili e scogliere;
Inoltre,
PROROGA
A tutto il 13 aprile p.v., le disposizioni contenute nell’O.S. n.20 del 13 marzo 2020 in materia di
Trasporto Pubblico Locale, nonché le disposizioni di cui all’O.S. n.26 del 24 marzo 2020 relative
alla modalità di gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus
SARS-COV-2;
RAMMENTA
Che ai sensi del D.P.C.M 9 marzo 2020 – Art. 1), sono consentiti solo gli spostamenti nei pressi
della propria abitazione, giustificati da esigenze di salute e/o di accompagnamento di anziani,
inabili e di portatori di disabilità fisica o psichica, da parte di persone che ne curano l’assistenza, in
ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute. Resta
vietata l’attività sportiva di jogging.
La presente Ordinanza Sindacale revoca e sostituisce, ad ogni effetto di legge, le precedenti
Ordinanze Sindacali che, a tutt’oggi, hanno disciplinato le materie oggetto della presente.
AVVERTE
• Che l’inottemperanza della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa
pecuniaria sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 3.000 euro ai sensi dell’art.4 del
D.L. 25.3.2020, n. 19;

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