A uno snodo la vicenda della concessione della banchina del Molo Polisettoriale alla multinazionale turca Yilport. Oggi, infatti, il Tar di Lecce ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dal consorzio Southgate Europe Terminal avverso la sospensione della procedura di confronto avviata con lo strumento del dialogo competitivo, sulle istanze per la concessione della banchina del Molo Polisettoriale di Taranto. Concessione che va alla società turca Yilport, che potrà così operare sull’intera banchina del terminal container. Per gli ex Tct, e nopn solo, una buona notizia.
Nel merito della vicenda il Tar entrerà soltanto successivamente.
Qui di seguito l’ordinanza del Tar.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1124 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal:
– Consorzio Southgate Europe Terminal, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisa
Antongiovanni, Giovanni Brambilla Pisoni e Francesco Flascassovitti, con domicilio
digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo
studio di quest’ultimo, in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria 1;
contro
– il Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Maria Buccoliero, con
domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto
presso lo studio dell’Avv. Tommaso Fazio, in Lecce alla piazzetta Montale 2;
– l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto e il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
– la Regione Puglia;
nei confronti
– Yilport Holding A.S., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Delfino, Riccardo
Sciaudone e Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di
Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della Delibera n. 7/2018 assunta in data 31.7.2018 dal Comitato di Gestione
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto e della proposta del
Presidente del Comitato di Gestione di pari data;
– della successiva nota prot. 122246 del 2.8.2018, con cui la stessa Autorità ha
comunicato a Consorzio Southgate Europe Terminal la conclusione della procedura di
dialogo competitivo avviata in data 11.5.2018 e il contestuale avvio della pubblicazione e
della valutazione della domanda di rilascio della concessione demaniale marittima
protocollata dalla Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto in data
3.7.2018;
– di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi connessi, presupposti e successivi ai
provvedimenti citati, inclusa in particolar modo la Delibera n. 6/2018 del 4.7.2018 con
la quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio ha sospeso la procedura di dialogo
competitivo sopra citata;
nonché per la condanna
– delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica a favore
del Consorzio ricorrente, consistente nel rilascio della concessione demaniale marittima
richiesta da quest’ultima con istanza scritta del 14.11.2017 e in subordine al risarcimento
del danno per equivalente economico subito e subendo dal Consorzio ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Consorzio l’11 gennaio 2019:
– dell’Avviso Pubblico del 3.08.2018;
– della Delibera n. 12/18 del Comitato di Gestione della AdSP di Taranto;
– della Delibera n. 13/18 del Comitato di Gestione della AdSP di Taranto;
– di tutti gli atti presupposti, antecedenti, connessi e conseguenti a quelli fin qui elencati
e comunque lesivi del Consorzio ricorrente, con conseguente domanda al risarcimento
dei danni;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Consorzio il 6 febbraio 2019:
– della Delibera n. 12/18 del Comitato di Gestione della AdSP di Taranto;
– della Delibera n. 13/18 del Comitato di Gestione della AdSP di Taranto;
– di tutti gli atti presupposti, antecedenti, connessi e conseguenti a quelli fin qui elencati
e comunque lesivi del Consorzio ricorrente, con conseguente domanda per il
risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e della Yilport Holding A.S..
Visto l’art. 55 c.p.a..
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 20 febbraio 2019 il Cons. Ettore Manca e uditi gli
Avvocati di cui al verbale d’udienza.
Ritenuto che, almeno a una valutazione compiuta prima facie, le censure formulate dal
Consorzio ricorrente non sembrano connotate dal richiesto fumus boni iuris, tenuto
conto, tra l’altro, della mancata finalizzazione della procedura di dialogo competitivo,
della riserva sul punto prevista dall’AdSP nella lex specialis della relativa procedura
(“l’AdSP potrà concludere il procedimento di comparazione delle istanze ex articolo 37
Cod. Nav. senza ritenere alcuna delle istanze presentate come rispondenti alle esigenze
ed agli obiettivi sottesi alla presente pubblicazione e senza che i partecipanti possano
reclamare alcun indennizzo o risarcimento e né rimborsi per le spese sostenute”), dei
rilievi svolti dalla stessa Autorità in punto di proficua e ampia utilizzazione del
compendio demaniale e, infine, dei rilievi processuali svolti dalla controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, respinge
l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019, con l’intervento dei
magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
LßESTENSORE†IL†PRESIDENTE
Ettore†Manca†Antonio†Pasca
IL SEGRETARIO