Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di ArcelorMittal, ex Ilva, e ha concesso alla società siderurgica più tempo per la copertura dei nastri trasportatori del sito di Taranto, ordinando al contempo di realizzare tale obbligo con la massima celerità. Lo annuncia il Codacons costituitosi nel giudizio al Tar Lazio contro il ricorso di ArcelorMittal. Con una nuova ordinanza, la sezione seconda bis del Tar Lazio (presidente Elena Stanizzi, relatore Salvatore Gatto Costantino) ha infatti accolto le istanze della società siderurgica che aveva impugnato il decreto del ministro dell’Ambiente del 29 settembre 2020. Quest’ultimo riguardava la “adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di Servizi del 25 settembre 2020 per l’attuazione della prescrizione n. 6: interventi di chiusura nastri trasportatori per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArecelorMittal di Taranto”. Oggetto del ricorso aziendale, erano le prescrizioni relative agli adempimenti da compiersi entro il 30 aprile 2021, ossia gli interventi di chiusura dei nastri trasportatori, per i quali l’azienda chiedeva una proroga. Il Tar ha accolto le richieste di ArcelorMittal ma, al tempo stesso, ha imposto che gli interventi di copertura dei nastri siano realizzati “con la massima celerità” rileva il Codacons, che oggi ha diffuso il testo del provvedimento dei giudici.
Il Tar Lazio, basandosi sugli atti prodotti da ArcelorMittal lo scorso 19 aprile, evidenzia “l’esistenza di impedimenti nelle forniture e nella esecuzione dei lavori che inducono a ritenere che il rispetto del termine del 30 aprile 2021 sia attualmente irrealistico”. Per i giudici amministrativi, “la ritenuta possibilità di rispetto del termine del 30 aprile 2021 viene affermata dal decreto senza evidente supporto istruttorio – e senza che lo stesso sia stato meglio specificato nelle difese dell’Amministrazione in sede di giudizio – soltanto sulla base della “minore complessità” delle operazioni e dalla accelerazione degli stessi rispetto al cronoprogramma”. “Elementi questi – dice ancora il Tar Lazio – che però disattendono – immotivatamente – il ben diverso quadro operativo che è stato sancito nelle conferenze di servizio”. I giudici scrivono inoltre che “il mantenimento degli effetti del decreto, quanto al termine del 30 aprile 2021, non assicura l’effetto sostanziale di completamento della copertura dei nastri entro il medesimo lasso di tempo, nè quello di accelerarne l’esito rispetto alla tempistica del cronoprogramma della conferenza dei servizi”. Anzi, per i giudici, “deve ritenersi sussistente il grave rischio che, per le modalità e la tempistica della sua previsione, la prescrizione di cui si discute, alterando il programma operativo in corso, pregiudichi essa stessa l’accelerazione dei tempi già in atto rispetto al cronoprogramma, con il paradosso che il decreto impugnato finirebbe per il realizzare quel nocumento che voleva prevenire”. Alla luce di questo, osserva il Tar Lazio, “nel bilanciamento degli interessi è dunque necessario disporre la sospensione degli effetti del decreto impugnato limitatamente alla prescrizione in esame, fermo restando l’obbligo per parte ricorrente di assicurare, nelle more, ogni sforzo per completare i lavori di copertura nel più breve tempo esigibile secondo diligenza e buona fede, comunque non oltre i termini e con le modalità fissate nella conferenza dei servizi del 16 dicembre 2020”. (AGI)