EX ILVA, CONSIGLIO STATO RESPINGE SOSPENSIVA

La camera di consiglio si terra' l'11 marzo

(ANSA) – TARANTO, 19 FEB – ArcelorMittal aveva chiesto un “decreto cautelare monocratico” d’urgenza ritenendo che il termine di sessanta giorni per la chiusura dell’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto “sta già decorrendo a partire dalla pubblicazione della sentenza del Tar (del 13 febbraio scorso, ndr) e questo di per sé costituisce un gravissimo pregiudizio”. Ma secondo il presidente della Quarta Sezione del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, “non sono stati comprovati elementi tali da far ritenere che l’eventuale accoglimento della domanda cautelare in sede collegiale non sarebbe idonea a soddisfare gli interessi dell’appellante”. E’ quanto si legge nel decreto che ha respinto la domanda “di una favorevole misura monocratica cautelare” presentata da ArcelorMittal contro la sentenza del Tar di Lecce sullo spegnimento dell’area a caldo. Il giudice Maruotti ha fissato per l’11 marzo la camera di consiglio per la decisione in sede collegiale. La richiesta di sospensiva era stata chiesta dall’azienda sia direttamente al presidente, che l’ha respinta, che al collegio giudicante. Il presidente Maruotti fa presente che anche “nel corso del giudizio di primo grado l’appellante ha già formulato una analoga istanza volta alla emanazione di un favorevole decreto monocratico e che il presidente del Tar – con il decreto 201 del 3 aprile 2020 – ha respinto tale istanza, similmente rilevando che la domanda cautelare poteva essere esaminata nella ordinaria sede collegiale, in una data anteriore alla scadenza del ‘secondo’ termine di trenta giorni fissato (dall’ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci, ndr) per l’avvio dell’operazioni di fermata dell’area a caldo e degli impianti connessi”. Il giudice Maruotti ha respinto la domanda cautelare di ArcelorMittal considerando “che – impregiudicata ogni questione – non sussistono i presupposti per incidere in questa sede sugli effetti degli impugnati provvedimenti sindacali, dovendo la Sezione, nella ordinaria sede collegiale, pronunciarsi sulle delicate questioni controverse tra le parti”. (ANSA).

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

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