Ricorso respinto. Ma Fidelis Andria-Taranto si giocherà clamorosamente a porte aperte. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha peggiorato la sanzione ai danni della società biancazzurra: ma il match si disputerà al Degli Ulivi secondo la previsione del comma 1 dell’articolo 22 del Codice di Giustizia Sportiva, “per la seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale”.
Ecco il testo del provvedimento della Corte:
5 RICORSO C0N RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA S.S.D. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI € 2.800,00 + 1 GARA DA DISPUTARSI A PORTE CHIUSE INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA AZ PICERNO/FIDELIS ANDRIA DEL 10.2.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019) La C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società S.S.D. Fidelis Andria di Andria (Barletta-Andria-Trani). Ridetermina la sanzione infliggendo la squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Ed ecco il testo integrale dell’articolo 22
Art. 22 Esecuzione delle sanzioni 1. Le sanzioni inerenti alla squalifica del campo sono eseguite con decorrenza dalla seconda giornata di gara successiva alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale e, nel caso in cui debbano disputarsi gare infrasettimanali, dalla terza giornata, salvo diverse disposizioni dell’Organo della giustizia sportiva, per motivi di particolare rilievo. Di norma la squalifica del campo si intende limitata alle gare della squadra che ha dato origine alla punizione. La squalifica del campo si considera scontata soltanto se la gara ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. 2. Le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art. 45, comma 2, del presente Codice. 3. II calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 17, comma 5, ultima parte, la squalifica non si considera scontata qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo. Al calciatore squalificato è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di un’autonoma sanzione disciplinare, da applicarsi fra quelle previste dall’art. 19. 4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3‐0 o 6‐0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo. 5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva. 6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3.