Picerno-Taranto resta 0-0. Il Giudice Sportivo della Lega Dilettanti ha respinto il ricorso d’urgenza del club jonico che, dopo l’aggressione subita da tre suoi calciatori (Croce, Favetta e Manzo) aveva chiesto la vittoria a tavolino.
Blanda la condanna per il club lucano: una sola giornata di squalifica e tremila euro di multa.
Questo il dispositivo:
Il Giudice Sportivo,
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla TARANTO F.C. 1927 S.R.L., con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione di condotte violente perpetrate da “un gruppo di persone riconducibili alla società Picerno” ai danni dei propri calciatori, che avrebbero avuto l’effetto di determinare “l’inevitabile sostituzione degli stessi [e] una stravolgimento indebito ed illegittimo della formazione titolare”;
– lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla A.S.D.P. AZ PICERNO, con le quali si deduce la genericità e infondatezza, nel merito, del reclamo di controparte; – esaminati gli atti ufficiali di gara e rilevato come da essi emerga un quadro non del tutto coerente con la ricostruzione offerta dal sodalizio reclamante. Se da un lato, infatti, emerge con chiarezza che uno steward della A.S.D.P. AZ PICERNO, aggrediva con un “tirapugni in ferro” alcuni calciatori del TARANTO F.C. 1927 S.R.L., dall’altro lato, i calciatori aggrediti non risultano identificati e, peraltro, uno dei calciatori che il Taranto include tra i “sostituti”, il n. 86 CROCE ANTONIO successivamente condotto presso l’Azienda Ospedaliera Regionale S. Carlo di Potenza per accertamenti insieme al n. 4 MANZO STEFANO e al n. 94 FAVETTA CIRO;
– risulta, invero, espulso dall’arbitro nel corso dell’intervallo, per aver reagito all’aggressione subita da alcuni compagni tentando di colpire con 3 pugni l’addetto alla sicurezza del Picerno;
– rilevato come le condotte emergenti dagli atti ufficiali di gara e riconducibili alla responsabilità dell’A.S.D.P. AZ PICERNO sono già oggetto di sanzione nel presente comunicato;
– rilevato l’insondabilità della tesi che tenta di far discendere dalla presunta ricostruzione in fatto una “chiarissima carenza della necessaria vis psicologica per affrontare il secondo tempo” e, per tale via, pervenire ad una dichiarazione di “irregolare svolgimento della gara”, anche alla luce del tenore dell’art. 17, comma 1 CGS, ai sensi del quale “Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società.”;
P.Q.M.
Delibera:
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S.D.P. AZ PICERNO – TARANTO F.C. 1927 S.R.L. 0- 0;
3) di addebitare sul conto della TARANTO F.C. 1927 S.R.L. la tassa di reclamo.