Scongiurato lo spegnimento dell’Altoforno 2 dell’ex Ilva. Il Tribunale del Riesame di Taranto, in sede di appello, ha accolto il ricorso presentato dai commissari dell’Ilva in amministrazione straordinaria, annullando la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l’istanza di proroga dell’uso dell’impianto. L’Afo2 fu sequestrato nel giugno 2015 dopo l’incidente costato la vita all’operaio 35enne Alessandro Morricella, investito da una fiammata mista a ghisa incandescente.
Il gup, da Riva nessuna frode, c’era progetto di rilancio – Non si “ravvisano quegli ‘indici di fraudolenza’ necessari a dar corpo” alla “prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei suoi creditori”, ma c’era anzi un “progetto di rilancio”. Lo scrive il gup di Milano Lidia Castellucci in uno dei ‘capitoli’ delle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso luglio, ha assolto Fabio Riva, uno dei componenti della famiglia ex proprietaria dell’Ilva di Taranto, dall’accusa di bancarotta per il crac della holding Riva Fire che controllava il gruppo siderurgico, prima che finisse in amministrazione straordinaria. La Procura di Milano, infatti, nei capi di imputazione per bancarotta aveva contestato tutta una serie di operazioni societarie che avrebbero generato “un illecito arricchimento” della famiglia Riva ai danni dell’Ilva (vennero effettuati sequestri di somme all’estero). Nelle oltre 100 pagine di motivazioni, però, il gup milanese boccia in toto la tesi dell’accusa. “Il contesto in cui l’impresa ha operato – scrive il giudice – caratterizzato da performance e risultati economici che hanno condotto la società a posizionarsi in vetta al mercato siderurgico europeo, e la enorme distanza temporale tra le condotte in contestazione (poste in essere nel ’95-’97) e lo squilibrio tra attività e passività, allocabile nel 2013, inducono a dubitare fortemente della effettiva messa in pericolo della garanzia dei creditori, elidendo il portato dannoso dell’azione”. Allo stesso modo, per il gup, un’operazione di “scissione” societaria, effettuata nel marzo 2012, non fu fraudolenta. Scissione che, in realtà, “rivelava un concreto intento di prosecuzione dell’attività imprenditoriale ed appariva funzionale” a porre le “basi per alleanze strategiche con soggetti terzi”. Il fatto, prosegue il giudice, che “tale progetto di rilancio non si sia verificato per l’avvenuto commissariamento ambientale di Ilva non priva” di “validità economica la scelta operata” dai Riva. (ANSA)